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Dalla Puglia nuova sentenza contro l'arroganza
N. 00084/2010 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2008, proposto da:
A.I.F.I. – Puglia, Associazione Italiana Fisioterapisti Puglia e Pesce Concetta Antonia, rappresentate e difese dagli avv. Carmine Aldo Catacchio e Mauro Emanuele Calò, con domicilio eletto presso Carmine Aldo Catacchio in Bari – S. Spirito, via Fratelli Mannarino, 45 Sc. B;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso Maurizio Sportelli in Bari, via Re David, 1/E;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 826, datata 23.5.2008 e pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 90 del 10.6.2008, intitolata “Modalità prescrizione prestazioni di medicina fisica e riabilitativa - Revoca Parziale deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 4.6.2007”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, ad essa presupposto, successivo, connesso, collegato o consequenziale, ancorché non conosciuto, che si risolva in pregiudizio per le ricorrenti;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori Carmine Aldo Catacchio, Lucrezia Girone e Michele Langiulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Invero le ricorrenti A.I.F.I. – Puglia, Associazione Italiana Fisioterapisti Puglia e Pesce Concetta Antonia (Presidente della predetta associazione e fisioterapista professionista abilitata all’esercizio di tale professione) contestano con il ricorso introduttivo la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 826/2008.
Detta deliberazione prevede che il medico specialista fisiatra possa prescrivere un dettagliato piano terapeutico senza coinvolgimento del fisioterapista.

Le odierne ricorrenti in particolare affermano che la deliberazione gravata è stata adottata senza garantire la necessaria partecipazione procedimentale dell’A.I.F.I. e violando le norme statali che riconoscono la funzione specifica del fisioterapista.

Tuttavia sul punto va evidenziato che la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 30/2008 (sentenza che annullava una deliberazione della Regione Lombardia per violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non aver sentito l’A.I.F.I.), invocata a sostegno del proprio assunto dalle parti ricorrenti, riguardava un atto amministrativo che attribuiva al medico funzioni proprie del fisioterapista (e quindi una fattispecie differente rispetto alla presente controversia).

All’opposto nel caso di specie la deliberazione impugnata non incide per nulla su funzioni proprie del fisioterapista per il quale comunque resta fermo che non può prescrivere alcun piano terapeutico (essendo questa una competenza tipica del medico come correttamente sancito dalla gravata deliberazione).

Ne consegue che l’A.I.F.I. e Pesce Concetta Antonia non possono lamentare alcuna lesione della propria sfera giuridica derivante dalla adozione della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 826/2008.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reizione del ricorso introduttivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna le ricorrenti A.I.F.I. – Puglia, Associazione Italiana Fisioterapisti Puglia e Pesce Concetta Antonia in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna le ricorrenti A.I.F.I. – Puglia, Associazione Italiana Fisioterapisti Puglia e Pesce Concetta Antonia in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri della Provincia di Bari, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


Inviato da admin il Tuesday 02 February 2010 - 22:45:09 | Leggi/Invia Commenti:0 |stampa friendly crea pdf di questa news
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