E’ utile precisare che la diagnosi deve essere fatta dal medico specialista, ma che ciò non costituisce alibi per il massofisioterapista, in quanto egli dovrà conoscere, per espletare al meglio le sue mansioni, quanto più possibile della diagnostica medica, sia per capire la stessa, sia per monitorare mediante gli stessi test, la condizione del paziente, durante il periodo di trattamento.
E’ altresì utile evidenziare che tale capacità non deve essere utilizzata per vicariare il ruolo del medico perché, in tale situazione il massofisioterapista, si troverebbe in condizione di abuso della professione medica con a carico i rischi di una eventuale complicanza delle affezioni anche se ciò fosse imputabile a cause indipendenti dall’abuso perpetrato.
Si precisa quindi, che il non fare diagnosi da parte del massofisioterapista, significa non impostare da solo la terapia, perciò i test ortopedici e la conoscenza della semeiotica neurologica e radiologica non costituiscono reato purché rientrino nelle conoscenze globali del terapista con il fine di orientare lo stesso nel lavoro posto in essere dopo le indicazioni del medico senza alterarne i presupposti diagnostici. La legge infatti, pur essendo lacunosa, non lascia spazi per interpretazioni arbitrarie: il massofisioterapista agisce in presenza del medico e su diagnosi fatta dal medico; può dare terapia come un terapista della riabilitazione per ciò che concerne le affezioni di carattere ortopedico o classificate come patologie del sistema nervoso periferico, non può esercitare in presenza di disfunzioni connesse ad alterazioni del sistema nervoso centrale.
E’ infatti espresso nel decreto ministeriale P.I. del 07 \ 09 \ 1976 che il massofisioterapista, “….esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione”.
E come un operatore dell’area sanitaria è tenuto a osservare le norme della deontologia professionale durante l’esercizio dell’attività per il rispetto e la tutela della salute e della privacy del paziente.
Egli è infatti una figura molto importante nella somministrazione della cura, si trova al centro tra il medico e il paziente con un ruolo preminente nell’approccio all’evento patologico, e in tale posizione gli si richiede professionalità e capacità nel relazionare con entrambi nel modo migliore per il raggiungimento della soddisfazione piena di malato ed equipe medica.
Art. 622 Codice penale- Rivelazione del segreto professionale Chiunque avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un’ anno o con multa. Il debito è punibile a querela della persona offesa.
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