Ad oggi il MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA è una figura sanitaria in base alla l. 403/71 e il relativo titolo è abilitante all'esercizio di professione sanitaria.
Per mansionario, può prestare la sua attività senza la necessaria presenza di figura medica e, qualora se ne ravveda l'obbligo, può operare alla presenza di un responsabile sanitario.
E' inoltre figura ad esaurimento e può prestare la sua opera in tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie.
Questa associazione parte da questo presupposto e intende raggruppare tutti gli operatori formati in tale contesto normativo ed in special modo gli operatori formati dopo l’anno 1996; anno secondo cui, una serie di provvedimenti dalla portata insufficiente (v sentenza del CDS del 12/06/2007) la figura doveva cessare di essere formata.
La figura non ha cessato di esistere, pertanto i nostri legali stanno lavorando per mettere dei paletti ben precisi al diritto di espressione quando questo diventa diffamante e giuridicamente inconsistente. Pertanto i corsi, sia pure ad esaurimento, sono aperti e validi a tutti gli effetti facendo salvi i diritti acquisiti di diplomati e studenti in corso.
Per noi la questione si pone come segue:
1. Le competenze del masso fisioterapista non sono state assorbite dalla nuova figura universitaria del fisioterapista perché:
• nei programmi di studio la massofisioterapia è insegnata in un numero irrilevante e insufficiente di ore per formare un operatore in grado di svolgere la mansione.
• i fisioterapisti laureati, proprio per la carenza di formazione in materia, non erogano la massofisioterapia.
• l’alta formazione specialistica confligge con la massofisioterapia in quanto la massofisioterapia è mansione prettamente manuale che coinvolge in toto la fisicità dell’operatore; risultando così attività non gradita a operatori laureati la cui formazione abilita ad una professione dirigenziale e specificamente intellettuale e amministrativa.
2. I medici specialisti e di base prescrivono continuamente e ininterrottamente la massofisioterapia.
3. Dal 1996 in poi la carenza di questo operatore ha prodotto l’esigenza nel malato di ricercare la cura massofisioterapica in ambiti non sanitari dando luogo a una serie di iniziative formative private (corsi privati non normati) e istituzionali (corsi MOS con certificazioni di competenze ben lontani dal principio di abilitazione all'esercizio di professione sanitaria) lasciando sul territorio nazionale molti operatori abusivi che sfuggono totalmente al controllo degli organi ispettivi perché totalmente sconosciuti; con grave rischio per la salute pubblica e grave danno per l’erario.
Come conseguenza di questi 3 punti alcune regioni, sulla base di norme ordinare dello Stato, hanno deliberato per continuare a formare il massofisioterapista rilasciando autorizzazione ad istituti privati in autofinanziamento.
All’oggi si contano circa 15.000 massofisioterapisti formati dopo il 1996, perfettamente integrati nei comparti della sanità pubblica, convenzionata e privata.
In base a quanto brevemente affermato è semplice comprendere che, la norma che estingue il massofisioterapista non esiste nonostante allusioni giuridiche assolutamente inconsistenti. Sussistono dei punti di vista che comunque devono fare i conti con la chiara, nota ed ignorata sentenza del CDS precedentemente citata.
Questa situazione è sfociata in una sorta di contenzioso fratricida tra i laureati del nuovo ordinamento e i diplomati secondo il vecchio ordinamento; discriminando e colpevolizzando studenti e diplomati massofisioterapisti.
AIMFI chiede con forza la riabilitazione dell’individuo in primis e della categoria poi.
L’obbiettivo è procedere in tutte le sedi per vedere rispettate le decisioni della magistratura alla luce delle quali si deve:
1. svolgere la professione sanitaria con il titolo abilitante ottenuto alla fine dei corsi
2. tutelare gli studenti iscritti ai corsi
3. stabilire se vi sia stato un danno derivato a carico dei masso fisioterapisti diplomati dopo il 1996:
• dal non permettere educazione continua in medicina;
• dalla diffamazione da parte di talune associazioni a mezzo stampa e in luoghi di lavoro
• verificare in sede della Corte Europea per i diritti dell’uomo se oltre ad un danno economico non si possa configurare anche un danno esistenziale.
(troppi padri e madri di famiglia in lacrime hanno bussato a questa porta)Noi di AIMFI, e per noi intendo direttivo e aderenti tutti, ben sappiamo che la questione è da sistemare quanto prima; pertanto portiamo avanti la proposta del secondo canale formativo restando aperti ad una civile discussione che parta dal presupposto imprescindibile della legge 403/1971 ancora in vigore e in osservanza dei suoi dettami. Altre soluzioni, arbitrariamente mirate alla creazione di figure non meglio precisate, che mirino allo svilimento del patrimonio operativo e culturale del MFT come figura sanitaria e autonoma, non sono di nostro interesse e saranno prontamente e duramente denunciate alle più alte cariche dello Stato qualora il tutto dovesse accadere nel silenzio istituzionale e senza preventivamente salvaguardare i diritti acquisiti da diplomati e studenti.
Secondo canale formativo perché:
1. La massofisioterapia è mansione esercitabile dopo lunghi anni di studio e pratica e si configura come mansione altamente specialistica da non far morire assolutamente.
2. Pur riconoscendo l’alta formazione specialistica del Fisioterapista ritentiamo che la riabilitazione sia un comparto della medicina dove oltre che posto per uno specialista intellettualmente inteso vi sia posto anche per uno specialista manuale operativo. Anche se come unica figura dirigenziale riconosciamo solo il medico e il medico fisiatra; siamo consci e disponibili a definirci in una posizione di diversità rispetto al fisioterapista laureato; ma solo e soltanto negli ambiti propri del mansionario previsto dalla legge del 1976.
3. i corsi negli anni si sono di molto evoluti nello standard formativo, arricchendosi di contenuto e motivazione; il tutto contrariamente a quanto denigratoriamente asserito da talune associazioni, in gran parte costituite da professionisti provenienti dagli stessi corsi ed i cui titoli sono stati successivamente convertiti in laurea. Dunque fino al 1996 (potremmo sarcasticamente affermare ancora oggi) i pazienti erano in pericolo poiché curati da professionisti delle stesse scuole che oggi si pretende di considerare arbitrariamente abusive.
In fine non dimentichiamo di essere cittadini italiani e soggetti alla stessa Costituzione che tutti ritengono, a proprio comodo, di difendere. Pertanto sarà proprio al Garante della Costituzione che intendiamo chiedere di porsi come arbitro, a tutela dei nostri diritti di studenti e professionisti; il tutto perchè, voglio ricordarlo, la Magistratura l'ha già fatto da tempo:
” (...) non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento dei relativi corsi di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (...)"
Così deciso in Roma addì, 12 Giugno2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Sezione Quarta- riunito in camera di Consiglio.
Il Comitato AIMFI
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