News: : Suggerimenti legali per le ASL
(Categoria: Comunicazioni)
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Saturday 17 October 2009 - 17:36:05
Il titolo di MASSOFISIOTERAPISTA (al 2009) Conseguito al termine di corso legalmente autorizzato dalle Regioni ai sensi della normativa vigente, ABILITA all'esercizio della PROFESSIONE di MASSOFISIOTERAPISTA ai sensi della LEGGE 19 MAGGIO N°403/71.
Il suo mansionario prevede MASSOTERAPIA e FISIOTERAPIA come indica la citata legge.
I funzionari preposti alle procedure autorizzative hanno il dovere di conoscere le norme e di applicarle e gli operatori di rispettarle e di farle rispettare. Invitiamo pertanto ASL e Comuni a ricordare che la legge non ammette ignoranza e che gli operatori saranno indirizzati e supportati ad agire nelle sedi competenti dalla scrivente Associazione, con le dovute IMPLICAZIONI RISARCITORIE nei confronti di funzionari che volutamente, o meno, agiscano ignorando il contesto legislativo e giurisprudenziale oggi in vigore:
SENTENZA DEFINITIVA DEL CDS N°5225/2007; TAR UMBRIA N° 340/2001 PASSATA IN GIUDICATO; DECRETO 10 LUGLIO 1998
“1. I corsi di formazione professionale per non vedenti per l’acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con decreto del Ministero della sanità, ai sensi dell’art. 124 della legge 31 marzo 1998,n. 112, sarà rideterminata la figura e relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.(decreto ad oggi mai formulato)
3. Fino all’attivazione dei corsi di cui al comma 2, i corsi di massofisioterapisti per non vedenti continuano ad essere svolti in base al vigente ordinamento degli studi con il rilascio del titolo abilitante all’esercizio della professione, secondo la vigente normativa.”
V. anche Camera dei Deputati - Seduta n. 133 del 16/2/2009;
v. sentenza 2593/2005 TAR del LAZIO (rigetto ricorso AIFI) 21081/2000 in materia di equipollenza.
Qualora non bastasse, nell'interesse di operatori e funzionari, onde evitare di compromettere sul piano legale la propria posizione lavorativa (ad alcuni funzionari è già accaduto) suggeriamo di contattare il MINISTERO COMPETENTE a certa conferma di quanto affermato in questa sede.
Nessuna Regione può definire o statuire la valenza dei titoli rilasciati su fondamento di leggi statali.
In ultimo ricordiamo che la "non equipollenza" non è motivo giuridacamente e logicamente sufficiente a definire alcun operatore "abusivo" poichè il mansionario è già previsto dalla Legge dello Stato: FISIOTERAPIA e MASSOTERAPIA.
Sulla base dei presupposti appena menzionati, che non sono certo invenzione della scrivente Associazione, il MASSOFISIOTERAPISTA è ancora oggi PROFESSIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 19/MAGGIO/N°403/71.
Quanto esposto non ha nulla a che vedere con con la LEGGE 43/2006, già contemplata nella sentenza 5225/2007 e che, come da sentenza, NON INFICIA MINIMAMENTE TITOLI E CORSI IN ITINERE.
Buon lavoro e buono studio a tutti i colleghi.
A.I.MFI - Associazione Italiana MassoFisioterapisti
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